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INPS Hermes
Progetto invalidità civile
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Oggetto: Art. 6co. 3bis L. 9 marzo 2006 n. 80
La legge del 9 marzo 2006 n.80 (pubblicata su G.U. n.59 dell'11.3.2006) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10.1.2006 n.4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamentodella pubblica amministrazione, ha aggiunto, all'art.6 di detto decreto, il comma 3bis.
La nuova disposizione prevede che "l'accertamento dell'invalidità civile ovvero l'handicap, riguardantesoggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art.1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, ovvero all'art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti".
Appare chiaro quindi che l'art.6 co.3bis della L.80/2006 - limitatamente ai soggetti affetti da patologie oncologiche - ha voluto imprimere maggiore speditezza all'iter amministrativo, nell'esigenza - avvertita dal legislatore - di offrire a tale particolare categoria un più veloce canale per l'erogazione delle prestazioni, in presenza di tutti gli altri requisiti.
Alla luce di quanto stabilito e fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all'eventuale sospensione dei relativi effetti, le Sedi nelle Regioni in cui l'Istituto è delegato all'esercizio del potere concessorio in materia di prestazioni relative all'invalidità civile, ricevuti gli stessi e prima di dare seguito alla liquidazione delle provvidenze, avranno cura di verificare l'adempimento di tale invio ai sensi dell'art.6 co.3bis della L.80/2006.
Ove la motivazione dell'invio non fosse esplicita, non potendo le Sedi entrare nel merito del merito degli accertamenti sanitari effettuati, deducendo se la patologia rientri o meno nell'inter di cui al citato art.6 co.3bis, detti verbali dovranno essere restituiti o se ne dovrà chiedere l'integrazione.
Dovrà procedersi analogamente, in materia di concessione dei benefici previsti dalla legge n.104/1992 ed in tale caso, discendendo l'immediata esecutività da espressa previsione di legge , non dovrà essere richiesta la dichiarazione liberatoria prevista dalla circolare n.32/2006 (le cui disposizioni, eccettuato tale aspetto, conservano piena efficacia). Anche in questo caso il provvedimento concessorio conserva natura provvisoria e di ciò le comunicazioni di accoglimento inviate agli utenti recheranno precisa menzione della riserva di recupero delle prestazioni erogate nell'ipotesi che in sede di Commissioni di verifica non venga confermata l'incapacità lavorativa.
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AIMaC (Associazione Italiana Malati di Cancro) è riuscita ad ottenere un importante chiarimento riguardo alla fruizione dei congedi lavorativi per cure da parte dei malati cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50%. Fino ad oggi il concreto utilizzo di detti congedi era reso difficoltoso dalla non chiara o forse poco conosciuta disciplina prevista dagli artt. 26 L. 118/1971 e 10 D. lgs. 509/1988. L'attento esame della normativa da parte di AIMaC ha riportato alla luce detta regolamentazione, vigente ma dimenticata. Nel libretto I diritti del malato di cancro è, infatti, spiegato che il lavoratore malato di cancro cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50%, ha diritto a 30 giorni all'anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità. Il Ministero ha confermato la correttezza dell'interpretazione legislativa data da AIMaC.
Si riportano di seguito il testo integrale del quesito posto dall'Avv. Elisabetta Iannelli, vicepresidente di AIMaC, e la risposta del Dott. Paolo Onelli, Direttore Generale della quinta divisione del Ministero del Ministero del Welfare.
Egregio Dott. Paolo Onelli, nell'interesse dei malati di cancro rappresentati dall'Associazione (AIMaC Onlus) di cui sono vicepresidente, torno a chiedere la Sua collaborazione per dirimere una questione controversa in materia di congedi lavorativi per cure.
Il quesito riguarda la modalità di concreta fruizione dei congedi di cura previsti dagli art. 26 L. 118/1971 e art 10 D. lgs. 509/1988 di cui sembra che nessuno sappia nulla. La difficoltà di interpretazione del combinato disposto di norme impedisce, di fatto, la fruizione dei 30 (o forse 15) giorni l'anno (anche non consecutivi) di congedo retribuito dal lavoro per cure mediche che sembrerebbe spettare al lavoratore subordinato con invalidità civile superiore al 50%? Mi risulta che la normativa sia in vigore ma che non venga applicata come se fosse stata dimenticata da tutti (uffici del personale, patronati, uffici INPS degli Invalidi Civili...).
In attesa di un'interpretazione chiarificatrice, mi è gradita l'occasione per inviare i migliori saluti.
Roma, 26 marzo 2004 Avv. Elisabetta Iannelli
All'Avv. Elisabetta Iannelli
In relazione al problema dell'interpretazione ed alla conseguente applicazione dell'art. 26 della legge 118/71 e dell'art. 10 del d.lgs. 509/88 relativi al congedo straordinario per cure previsto per mutilati ed invalidi civili, si specifica quanto segue. Alla luce del combinato disposto degli articoli richiamati, attualmente i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia riconosciuta una riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a trenta giorni per le cure connesse alla loro infermità, riconosciuta dalle competenti strutture mediche. Si evidenzia infine che, anche qualora si volesse far rientrare l'art. 26 della legge 118 nell'abrogazione prevista dall'art. 30 della legge 328/00 (relativa alle disposizioni sugli emolumenti economici contenute in varie leggi tra cui la 118), tale previsione deve comunque ritenersi in vigore, essendo l'abrogazione condizionata all'entrata in vigore di un decreto legislativo delegato (ai sensi dell'art. 24 della stessa recante il riordino degli assegni e delle indennità in materia), ad oggi ancora non emanato.
Roma, 6 aprile 2004 Il Direttore Generale Dott. Paolo Onelli
Il Dirigente Dott. Giuseppe De Cicco
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro
DIV. V
Oggetto: congedo straordinario per cure al lavoratore dipendente con invalidità superiore al 50% - l. 181/71 e d.lgs. 509/88.
In relazione ai quesiti posti da codesta società, con nota del 09.09.04, peraltro pervenuta allo scrivente solo in data 21.12.04, si evidenzia quanto segue.
1. i trenta giorni previsti dall'art. 10 del d.lgs. 509/88 sono giorni lavorativi o di calendario?
2. la fruizione di tale periodo deve essere consecutiva?
Il congedo in questione è retribuito, come emerge anche dalla Sent. Cass. Sez. Lav.3500/84. Il beneficio accordato dalla norma è relativo alla possibilità per i mutilati od invalidi civili di effettuare terapie la cui necessità sia accertata dal medico provinciale. La sentenza citata si è pronunciata sulla formulazione dell'articolo 26 della l. n. 181 del 1971 precedente alla modifica del d.lgs. n. 509 del 1988 e si riferisce al congedo per cure in analogia allo stato di malattia in quanto stato morboso in atto (quindi continuativo). La sentenza in questione afferma che l'assenza del lavoratore per cure è da ricondursi alla malattia regolata dall'art. 2110 c.c., pertanto si ritiene che i giorni debbano essere di calendario ma non necessariamente consecutivi (come sembra evincersi anche dalla nota del Ministero del Welfare del 6 aprile 2004 interrogato sull'attuale vigenza delle norme in oggetto - artt. 26 L. 118/1971 e 10 D. lgs. 509/1988 -) e, inoltre, debbano essere retribuiti.
3. il permesso è retribuito ma chi ha l'onere della prestazione?
Come ha specificato la precedente Sentenza l'assenza del lavoratore per la fruizione del congedo è riconducibile al caso di malattia di cui all'art.2110 c.c. e non lo priva del diritto alla retribuzione da corrispondersi secondo la contrattazione collettiva od in difetto alla stregua di tale ultima norma. Pertanto, l'erogazione della retribuzione sembrerebbe essere dovuta in assenza di specifica disciplina, anche di natura convenzionale, dal datore di lavoro.
4. qual è la prassi per la richiesta al datore e quali documenti da presentare?
Non è prevista una prassi per la richiesta. I requisiti previsti sono, quindi, quelli elencati nel predetto art. 26: richiesta del lavoratore, autorizzazione del medico provinciale, richiesta di congedo al datore di lavoro nelle forme previste dalla contrattazione collettiva o, si può ritenere, in mancanza di indicazioni sul punto, mediante forme analoghe a quelle previste per il godimento di congedi giustificati dalla presenza di uno stato che rende impossibile eseguire la prestazione di lavoro.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Onelli
Il Dirigente
Dott. Giuseppe De Cicco
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Con sentenza pubblicata l8 maggio 2007, la Corte Costituzionale riconosce al coniuge convivente con persona portatrice di handicap grave, compresa la persona malata di cancro, il diritto a due anni di congedo dal lavoro retribuito, che possono essere utilizzati in maniera continuativa o frazionata. Prima di questa sentenza il congedo era riconosciuto solo ai genitori della persona con handicap grave oppure, in caso di impossibilità o scomparsa dei genitori, ai fratelli e sorelle conviventi. La Corte Costituzionale, estendendo il diritto in questione anche al coniuge convivente, lo ha anteposto agli altri familiari nell'ordine di spettanza del congedo.
Per il testo completo della sentenza, clicca qui.
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Sentenza della Corte Costituzionale (n.19/2009) che riconosce, al figlio convivente di persona con handicap grave (art. 3, co.3, L. 104/1992), il diritto a fruire di un congedo straordinario dal lavoro per un periodo massimo di due anni in modo frazionato o continuativo ed è interamente retribuito.
Detto congedo dal lavoro può essere fruito una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa del familiare che assiste il malato.
Prima di questa sentenza, il congedo biennale retribuito (art. 42, D. lgs. 151/2001 ) era riconosciuto al coniuge o al genitore della persona con handicap grave oppure (ma solo in caso di decesso od inabilità dei genitori) ad un fratello o sorella convivente.
La Corte Costituzionale ha esteso il diritto in esame anche al figlio convivente nel caso in cui non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Questo significa che il figlio di una persona malata di cancro (cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità) potrà assistere il proprio caro assentandosi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato fino a due anni conservando la retribuzione ed il posto di lavoro.
" P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale."
Scarica la Sentenza 01-2009 della Corte Costituzionale (PDF)